Art. 10.
(Sportello per le vittime dei reati).

      1. Presso ogni prefettura - ufficio territoriale del Governo è istituito uno sportello per le vittime dei reati, di seguito denominato «sportello».
      2. Lo sportello attua le linee di indirizzo e di programma del Comitato. In particolare:

          a) coordina le attività delle istituzioni pubbliche e private operanti nel settore sul territorio;

          b) fornisce i dati relativi alle necessità delle vittime e ai tassi di vittimizzazione rilevati periodicamente nel territorio;

 

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          c) fornisce adeguata informazione sui diritti delle vittime ai sensi dell'articolo 4, predisponendo le opportune iniziative e misure sul territorio al fine di prevenire la vittimizzazione e favorire la tutela e la solidarietà nei confronti delle vittime e dei soggetti a rischio di vittimizzazione;

          d) trasmette al Comitato le domande di accesso al Fondo, corredandole, se necessario, degli elementi essenziali alla decisione e segnalando le integrazioni documentali necessarie.